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Novità normativa

Cosa cambia con il DM 255/2023

Atto
DM 22 dic. 2023, n. 255
Pubblicazione
GU n. 34 del 10/2/2024
In vigore dal
11 febbraio 2024

I titoli già conseguiti restano validi

La revisione non è retroattiva. Chi possiede un titolo valido secondo il DPR 19/2016, come modificato dal DM 259/2017, continua a poterlo far valere per le procedure concorsuali e per i percorsi abilitanti. Il decreto amplia il perimetro, non azzera quello precedente.

Gli ambiti disciplinari verticali

Il decreto unisce classi affini di gradi diversi: la stessa abilitazione copre sia il primo sia il secondo grado. Sono 4 e riguardano 5 classi.

Classi ad esaurimento

Dal 2020 non sono previsti nuovi inserimenti in graduatoria, percorsi abilitanti né concorsi per il ruolo. Chi è già inserito mantiene la posizione.

Domande sul decreto

Il DM 255/2023 cancella i titoli conseguiti prima?
No. La revisione non è retroattiva: chi possiede un titolo valido secondo il DPR 19/2016 come modificato dal DM 259/2017 continua a poterlo usare per concorsi e percorsi abilitanti.
Cosa sono gli ambiti disciplinari verticali?
Sono raggruppamenti che uniscono classi affini di gradi diversi, così che la stessa abilitazione copra sia il primo sia il secondo grado. Il decreto ne individua 4: AD01, AD02, AD03, AD04.
Se sono abilitato su una classe accorpata, devo fare qualcosa?
L'abilitazione già posseduta resta valida. L'accorpamento amplia il perimetro di insegnamento, non richiede una nuova procedura.
Le classi ad esaurimento sono ancora utilizzabili?
Chi è già in graduatoria mantiene la posizione, ma dal 2020 non sono previsti nuovi inserimenti, procedure abilitanti o concorsi per il ruolo. Sono 5 classi.