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Personale ATA DM 89/2024 Figura nuova dal CCNL 2024

Operatore scolastico

Figura nuova, introdotta dal CCNL del 18 gennaio 2024: affianca il collaboratore scolastico con compiti di assistenza agli alunni.

Cosa fa l'operatore scolastico

Le mansioni come le descrive il contratto collettivo, parola per parola.

Svolge, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola quali, a titolo esemplificativo:

  • accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni — nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione — e del pubblico
  • pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze
  • vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi e nella cura dell'igiene personale
  • custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici
  • collaborazione con i docenti
  • attività qualificata non specialistica di assistenza e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie agli alunni con disabilità
  • supporto ai servizi amministrativi e tecnici

Area di inquadramento: Operatori. È l'area che determina la fascia di stipendio. Fonte: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, allegato A.

Cosa serve per entrare in graduatoria

Basta uno di questi titoli.

  • attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

  • in alternativa: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 — con promozione alla classe IV — unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali

Cosa dà punteggio

I titoli di cultura valutati per questo profilo. Ogni profilo ha la sua tabella, e un titolo che vale qui nelle altre può non comparire affatto: è l'errore più comune quando si sceglie un corso.

Titoli valutabili per Operatore scolastico
Titolo Punti
Qualifiche socio-assistenziali, socio-sanitarie e di operatore per l'assistenza educativa ai disabili rilasciate dalle Regioni quelle conseguite dal 2012 devono essere qualifiche IeFP, di competenza regionale ma con valore nazionale 1 punto
Certificazione informatica diversa da quella di accesso si valuta un solo titolo 0,25 punti

Il servizio conta molto di più

Un anno di servizio nello stesso profilo vale 6 punti, e 0,50 punti ogni mese o frazione superiore a 15 giorni. Una certificazione informatica ne vale 0,25: ventiquattro volte meno di un anno lavorato.

I titoli di cultura servono a partire più avanti la prima volta e a distinguersi fra chi ha lo stesso servizio. Chi ha già lavorato a scuola sale soprattutto continuando a lavorarci.

Fonte: allegato A/6 al DM 89 del 21 maggio 2024, in vigore fino all'anno scolastico 2026/27. Oltre ai titoli di cultura contano i titoli di servizio, che dipendono da quanto si è già lavorato.

Confrontata con il testo ufficiale il .

Come e quando si fa domanda

Le graduatorie di terza fascia si aggiornano ogni tre anni. Quella in vigore copre il triennio 2024/2027: le domande si sono presentate dal 28 maggio al 28 giugno 2024, e la prossima finestra è attesa nella primavera del 2027. Fuori da quel periodo non si entra: non è una scadenza che si recupera.

La domanda si presenta con i modelli ministeriali. Il modello D1 serve a chi entra per la prima volta, cambia titolo di accesso o aggiunge un profilo; il D2 a chi è già inserito e conferma o aggiorna; il D3, che si compila su Istanze OnLine, serve a scegliere le scuole. Si può chiedere più di un profilo con la stessa domanda, purché se ne abbiano i requisiti.

Chi era già inserito nel triennio precedente mantiene validi i titoli di studio con cui era entrato, anche se nel frattempo i requisiti sono cambiati.