Operatore scolastico
Figura nuova, introdotta dal CCNL del 18 gennaio 2024: affianca il collaboratore scolastico con compiti di assistenza agli alunni.
Cosa fa l'operatore scolastico
Le mansioni come le descrive il contratto collettivo, parola per parola.
Svolge, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola quali, a titolo esemplificativo:
- accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni — nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione — e del pubblico
- pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze
- vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi e nella cura dell'igiene personale
- custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici
- collaborazione con i docenti
- attività qualificata non specialistica di assistenza e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie agli alunni con disabilità
- supporto ai servizi amministrativi e tecnici
Area di inquadramento: Operatori. È l'area che determina la fascia di stipendio. Fonte: CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, allegato A.
Cosa serve per entrare in graduatoria
Basta uno di questi titoli.
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attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale
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in alternativa: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 — con promozione alla classe IV — unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali
Cosa dà punteggio
I titoli di cultura valutati per questo profilo. Ogni profilo ha la sua tabella, e un titolo che vale qui nelle altre può non comparire affatto: è l'errore più comune quando si sceglie un corso.
| Titolo | Punti |
|---|---|
| Qualifiche socio-assistenziali, socio-sanitarie e di operatore per l'assistenza educativa ai disabili rilasciate dalle Regioni quelle conseguite dal 2012 devono essere qualifiche IeFP, di competenza regionale ma con valore nazionale | 1 punto |
| Certificazione informatica diversa da quella di accesso si valuta un solo titolo | 0,25 punti |
Il servizio conta molto di più
Un anno di servizio nello stesso profilo vale 6 punti, e 0,50 punti ogni mese o frazione superiore a 15 giorni. Una certificazione informatica ne vale 0,25: ventiquattro volte meno di un anno lavorato.
I titoli di cultura servono a partire più avanti la prima volta e a distinguersi fra chi ha lo stesso servizio. Chi ha già lavorato a scuola sale soprattutto continuando a lavorarci.
Fonte: allegato A/6 al DM 89 del 21 maggio 2024, in vigore fino all'anno scolastico 2026/27. Oltre ai titoli di cultura contano i titoli di servizio, che dipendono da quanto si è già lavorato.
Confrontata con il testo ufficiale il .
Come e quando si fa domanda
Le graduatorie di terza fascia si aggiornano ogni tre anni. Quella in vigore copre il triennio 2024/2027: le domande si sono presentate dal 28 maggio al 28 giugno 2024, e la prossima finestra è attesa nella primavera del 2027. Fuori da quel periodo non si entra: non è una scadenza che si recupera.
La domanda si presenta con i modelli ministeriali. Il modello D1 serve a chi entra per la prima volta, cambia titolo di accesso o aggiunge un profilo; il D2 a chi è già inserito e conferma o aggiorna; il D3, che si compila su Istanze OnLine, serve a scegliere le scuole. Si può chiedere più di un profilo con la stessa domanda, purché se ne abbiano i requisiti.
Chi era già inserito nel triennio precedente mantiene validi i titoli di studio con cui era entrato, anche se nel frattempo i requisiti sono cambiati.
Il passo dopo
Dove si prendono questi titoli
La certificazione digitale è un requisito e va presa comunque. Gli altri titoli servono a salire in graduatoria, non a entrarci.
I punteggi indicati sono quelli dell'allegato A/6 al DM 89 del 21 maggio 2024, e valgono per questo profilo: in un'altra tabella lo stesso titolo può non comparire affatto.